Detrazione spese sanitarie: gli integratori sono rimborsabili?

La legge italiana consente di recuperare parte delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci, attraverso la detrazione fiscale e l’inserimento nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di una soluzione che consente di aiutare le famiglie, che devono sostenere dei costi per comprare prodotti farmaceutici necessari per la salute.

Tra i prodotti che possono usufruire di questa agevolazione ci sono diverse tipologie di medicinali, sia quelli acquistati nei punti vendita fisici sia i prodotti comprati online. Tuttavia, la detrazione Irpef non comprende tutti i farmaci, come specificato dalla Circolare n. 7 del 2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Gli integratori possono usufruire della detrazione fiscale?

Il settore degli integratori alimentari è particolarmente ampio e variegato, con tantissimi tipi di prodotti per ogni esigenza. Dagli integratori per le difese immunitarie ai multivitaminici, il mercato propone anche integratori energetici per migliorare la vita intima come Virgostill, un integratore per durare di più a letto realizzato con una formulazione completamente naturale e acquistabile online.

Purtroppo gli integratori non beneficiano della detrazione fiscale, infatti la legge non consente di richiedere il rimborso delle spese sanitarie per i parafarmaci, come ribadito anche dalla Risoluzione n. 256/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate. Ciò avviene perché gli integratori sono ritenuti prodotti appartenenti all’area alimentare, per questo motivo non sono detraibili come succede invece per molti farmaci convenzionali o utilizzati per cure e terapie.

La Risoluzione n. 396 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, specifica che i parafarmaci non sono detraibili, sia per quanto riguarda i prodotti fitoterapici sia articoli come colliri e pomate. Non essendo equiparabili ai farmaci, i parafarmaci non possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione Irpef, quindi né i parafarmaci né gli integratori alimentari possono usufruire di tale beneficio fiscale.

L’indetraibilità interessa anche quei parafarmaci e integratori alimentari prescritti dal medico, ad esempio quando fanno parte di terapie per migliorare le condizioni fisiologiche di una persona. Il mancato diritto alla detrazione, quindi, non dipende dal canale di acquisto (fisico o online), né dalla prescrizione medica, ma semplicemente dalla classificazione degli integratori nell’acquisto alimentare e dell’impossibilità di equiparare i parafarmaci ai medicinali.

Quali farmaci si possono detrarre dall’Irpef?

Appurato che non è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari e parafarmaci, vediamo a questo punto quali sono i farmaci che possono usufruire della detrazione Irpef. Si tratta in particolare dei prodotti contraddistinti dalle diciture farmaco o medicinale, oppure dalle abbreviazioni med e f.co, tutte terminologie equivalenti che indicano che si tratta di un farmaco in modo inequivocabile (Risoluzione n. 156 del 2007 dell’Agenzia delle Entrate).

Lo stesso vale per i prodotti AIC, ovvero dotati di codice di autorizzazione all’immissione in commercio, farmaci per i quali non viene riportato il nome del prodotto per motivi di riservatezza del paziente, ma che possono comunque essere detratti dall’Irpef previo inserimento del codice AIC. Questa casistica è stata chiarita dalla Circolare n. 40 del 2009 dell’Agenzia delle Entrate, consultabile online per chi avesse bisogno di maggiori informazioni a riguardo.

Anche i farmaci omeopatici possono beneficiare della detrazione Irpef, in quanto possono essere classificati come medicinali. I prodotti omeopatici sono ottenuti tramite un processo di compatibile con quelli disciplinati dalla farmacopea europea, oppure in assenza di tali requisiti dalle farmacopee ufficiali nazionali di uno Stato membro dell’Unione Europea (ad esempio disciplinati da apposite norme italiane). Maggiori riferimenti sono contenuti nel D.Lgs. 219/2006, dove viene specificata la definizione di farmaco omeopatico ai fini della sua equiparazione ai medicinali.

La detrazione spetta anche per i farmaci OTC (farmaco da banco o over the counter) e i medicinali SOP (farmaci senza prescrizione medica), prodotti detraibili come spiegato dalla Risoluzione n. 10 del 2010 dell’Agenzia delle Entrate. Rientrano nell’agevolazione fiscale anche i farmaci fitoterapici, come indicato dalla Risoluzione n. 396 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate, e i farmaci con preparazione galenica se viene specificata la loro natura, ossia l’indicazione di medicinali o farmaci.