oggetto sociale

Oggetto sociale: che cos’è? In quali documenti si trova?

Quando si parla di oggetto sociale si fa riferimento all’attività che i soci, stipulando il contratto e stabilendo lo statuto, intendono svolgere in comune. Esistono però dei specifici requisiti che l’oggetto sociale di ogni società deve soddisfare, anche in modo da non incappare in successive problematiche. Ecco una breve panoramica su questo tema.

Oggetto sociale: che cos’è?

Se cerchiamo la definizione di oggetto sociale, molto probabilmente troveremo una semplice identificazione nell’attività che svolgono i soci. In realtà, si tratta di un tema piuttosto ricco e complesso che tocca più ambiti e situazioni. In linea di massima, però, possiamo affermare che si tratta dello scopo che i soci intendono perseguire attraverso l’esercizio in modo continuato della loro attività.

Va da sé, quindi, che l’oggetto sociale è strettamente legato alla costituzione di una società. Nella costituzione di una società (che sia srl, spa, snc o srls) presso un commercialista o un notaio, infatti, si procede alla redazione dello statuto e contestualmente dell’oggetto sociale. Quest’ultimo è stabilito sulla base degli obiettivi dei soci e del progetto messo in campo che si intende realizzare, che a sua volta deve essere frutto di una accurata analisi e pianificazione.

Ciò non toglie che nel corso del tempo, con il variare delle condizioni della società o delle sue esigenze, l’oggetto sociale possa essere modificato tramite la convocazione dell’assemblea dei soci. Generalmente, però, il consiglio degli esperti è quello di elaborare un oggetto sociale quanto più possibile completo, personalizzato e accurato. Ciò permette di evitare in un secondo momento delle spese aggiuntive per modificarlo e per aggiungere dettagli che, con un po’ di accortezza, potevano essere inseriti in fase di stesura iniziale.

Caratteristiche e requisiti

In ogni caso, l’oggetto societario deve rispondere a determinate caratteristiche. Deve essere innanzitutto determinato, lecito e possibile. La norma che regola questa materia è quella di cui all’articolo 2082 del Codice Civile. Il fine dell’oggetto sociale deve essere quello di poter concretizzare un’attività d’impresa, e quindi include professionalità, economicità, organizzazione, destinazione alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Se anche solo una di queste caratteristiche non trova applicazione, il contratto societario incorre in nullità. A tale scopo la determinazione dell’oggetto sociale deve avvenire nel momento in cui i soci stipulano l’atto costitutivo. Per questo motivo l’atto costitutivo non può subire variazioni e modifiche, tranne che nel caso in cui l’assemblea non ne esprima specifica volontà.

In secondo luogo, deve essere inerente alle attività svolte dalla società. Ciò permette, tra le altre cose, anche lo scarico fiscale relativo alle attività consentite. Per esempio, un’azienda informatica non potrà usufruire dello scarico fiscale per materiali non inerenti a questo tipo di attività. Per questo motivo è importante pianificare e valutare con attenzione ogni aspetto dell’oggetto sociale prima che questo entri nello statuto della società.

Se l’oggetto sociale non viene conseguito o se sopravviene l’impossibilità di conseguirlo, la società stessa viene meno e, di conseguenza, è sciolta. Per evitare ciò, l’assemblea deve essere prontamente convocata e deve essere incaricata di deliberare delle modifiche statuarie che salvaguardino la società.

Inoltre, è necessario che l’attività imprenditoriale sia considerata svolta in comune dai soci. A tale scopo, è necessario che questa sia giuridicamente imputabile alla società, quale soggetto autonomo e distinto dai soci che la compongono. Ciò deve sostanziarsi anche se sono proprio i soci i diretti interessati all’effettivo conseguimento dell’oggetto sociale. L’imputazione dell’attività imprenditoriale avviene attraverso la cosiddetta “spendita del nome” della società da parte degli amministratori o comunque di chi agisce in nome e per conto della stessa. Si può trattare della ragione o della denominazione sociale, a seconda che si tratti di società di persone o di società di capitali e cooperative.