infortunio in itinere

Infortunio in itinere: che cos’è? Cosa dice la legge? Che sanzioni sono previste?

L’infortunio in itinere è, in linea di massima, il tipo di infortunio che si verifica a danno del lavoratore durante il tragitto che dalla sua abitazione lo porta al luogo di lavoro o viceversa. Esistono però diverse condizioni affinché si possa attivare la tutela assicurativa dell’INAIL. Allo stesso modo, ci sono delle limitazioni che possono impedire all’infortunio in itinere di essere riconosciuto come tale.

Infortunio in itinere: che cos’è?

L’infortunio in itinere è un tipo di infortunio che si sostanzia nell’infortunio subito dal lavoratore sul tragitto di andata o di ritorno dal luogo di lavoro. Sono quindi compresi i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, ma anche tra due luoghi di lavoro o tra il luogo di lavoro e quello dove si consuma abitualmente il pasto in assenza di mensa aziendale. Per esempio, può realizzarsi in un incidente stradale occorso al lavoratore a bordo del proprio veicolo che rientra a casa dopo il lavoro.

Questo tipo di infortunio è di conseguenza tutelato dall’INAIL. L’infortunio in itinere è regolato dall’articolo 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Questa norma, tra l’altro, stabilisce anche le condizioni affinché si possa applicare la tutela INAIL in caso di infortunio in itinere anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato.

Per quanto riguarda la sussistenza di infortunio in itinere in caso di interruzione o deviazione, si applica solo nel caso in cui queste sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Di conseguenza, le interruzioni e deviazioni del percorso rientranti nella copertura assicurativa troviamo quelle effettuate o dovute in seguito a:

  • direttiva del datore di lavoro;
  • causa di forza maggiore, come può essere per esempio un guasto meccanico al veicolo;
  • esigenze essenziali e improrogabili (come può essere il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
  • per adempiere a obblighi penalmente rilevanti (tra cui rientra il soccorso alle vittime di incidenti stradali);
  • per esigenze costituzionalmente rilevanti (come può essere l’esigenza di accompagnare i figli a scuola);
  • brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Mezzi di trasporto ammessi in caso di infortunio in itinere

La norma prende anche in considerazione l’utilizzo di mezzi di trasporto privati, a patto che siano necessitati. Le condizioni affinché si possa configurare l’infortunio in itinere a bordo di mezzi privati sono le seguenti:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
  • non è possibile raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici
  • il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici, ma non in tempo utile rispetto all’orario di lavoro;
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

In base a quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, anche gli infortuni avvenuti a bordo di una bicicletta sono tutelati dall’assicurazione. Ciò sempre a patto che l’infortunio si verifichi nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa o nelle condizioni di necessità di cui sopra.

Quando non si applica la tutela?

Le eventualità in cui non si applica la normativa sull’infortunio in itinere riguardano gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Allo stesso modo, l’assicurazione non copre i danni da infortunio in itinere nel caso in cui il conducente sia sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. A ciò si aggiunge l’eventualità di violazione del codice della strada da parte del conducente (cosiddetto rischio elettivo).

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
L’assicurazione obbligatoria INAIL copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

Come comunicare l’infortunio in itinere

Nel caso in cui il lavoratore sia coinvolto in un infortunio in itinere, deve innanzitutto avvisare il datore di lavoro. In alternativa, se impossibilitato, deve farlo avvisare da terzi. Successivamente, in base alla gravità dell’infortunio e delle eventuali lesioni riportate, il lavoratore può rivolgersi al medico aziendale, al proprio medico curante o al Pronto Soccorso più vicino. Dopodiché, dovrà far accertare le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio dal personale medico.