congedo ordinario

Congedo ordinario: di che cosa si tratta e come funziona

L’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese nel corso del 2020 ha portato alla ribalta alcuni argomenti di cui non si parla spesso; nel periodo più duro infatti il Governo ha invitato tutti i datori di lavoro a ridurre al minimo il lavoro in presenza; questo ha portato alla diffusione dello smart working, ma anche alla fruizione più o meno forzata di ferie e congedi. Tra questi c’è anche il congedo ordinario: di cosa si tratta e come funziona?

Cos’è e quanto dura il congedo ordinario

Il congedo ordinario è stato introdotto con il DPR 3/1957: riguardava solo i dipendenti civili dello stato, ma nel corso del tempo la sua disciplina è stata aggiornata; viene definito come un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Chi rientra tra le categorie indicate dalla legge ha il diritto, durante ogni anno di servizio, ad un determinato periodo di congedo ordinario retribuito. Durante questo periodo, al dipendente spetta la retribuzione normale, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per gli straordinari e delle indennità che non vengono corrisposte per tutti i dodici mesi.

La legge stabilisce anche la durata del congedo ordinario, che è pari a 32 giorni lavorativi. Si sale a 37 giorni per i lavoratori che hanno all’attivo almeno 15 anni di servizio e a 45 giorni per chi ha un’anzianità di servizio di almeno 25 anni. La durata invece è limitata a 30 giorni lavorativi per i dipendenti che sono nei loro primi tre anni di servizio. Se l’orario settimanale di lavoro viene distribuito in cinque giorni, il sabato non viene considerato lavorativo, quindi la durata del congedo ordinario si riduce a 28 giorni (32 giorni per chi ha più di 15 anni di servizio, 39 giorni per chi ha più di 25 anni di servizio, 26 giorni per chi è in servizio da meno di tre anni).

Come funziona: richiesta, periodi di fruizione, richiamo in servizio

In più, a tutti i dipendenti vengono attribuite quattro giornate di riposo di cui è possibile beneficiare nel corso dell’anno solare. Nell’anno di assunzione e nell’anno in cui si cessa il servizio, la durata del congedo ordinario viene stabilita in relazione ai dodicesimi di servizio prestato. Il congedo viene autorizzato su richiesta del dipendente: rispettando quelle che sono le esigenza di lavoro, può essere frazionato in quattro periodi, a patto che almeno due settimane vengano fruite nel periodo compreso tra il primo giugno e il trenta settembre. Per i dipendenti con più di 25 anni di servizio, uno degli scaglioni deve avere una durata di almeno venti giorni.

Se si presentano delle motivate esigenze personali, il congedo ordinario non fruito entro il 31 dicembre può essere sfruttato entro la fine di aprile dell’anno successivo. La durata complessiva del congedo non può essere ridotta in caso di assenza dal lavoro per infermità. Nel caso in cui, a causa di indifferibili esigenze di lavoro, il dipendente dovesse essere richiamato in servizio durante la fruizione del congedo, egli ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad un’indennità di missione per l’intera durata del viaggio stesso (questo vale anche per il ritorno nella località in cui si trovava per poter fruire del congedo residuo).