Bilancio finale di liquidazione Srl: cosa significa e come si fa?
Al termine della fase in cui si realizzano le risorse aziendale e si estinguono le posizioni debitorie (la procedura di liquidazione) è obbligatorio redarre il bilancio finale di liquidazione. Per le Srl questo documento ha la funzione di rendicontare in modo sintetico i risultati finanziari, economici e patrimoniali ottenuti dall’attività dei liquidatori e di indicare le eventuali quote di riparto finale che spettano ai soci.
Cos’è il bilancio finale di liquidazione e chi lo redige
Il bilancio finale di liquidazione è previsto dall’articolo 2492 del codice civile: la norma stabilisce che al termine della liquidazione i liquidatori sono obbligati a redigere il bilancio finale, specificando la quota che spetta a ciascun socio nella divisione dell’attivo; il bilancio viene sottoscritto dai liquidatori e deve essere accompagnato dalla redazione dei sindaci e del soggetto che ha l’incarico di effettuare la revisione legale dei conti e poi viene depositato all’ufficio del Registro delle Imprese. Il bilancio finale di liquidazione è composto da due parti: la prima è il bilancio in senso stretto, mentre la seconda è il piano di riparto.
Per quanto riguarda il bilancio vero e proprio si può dire che è composto da stato patrimoniale e conto economico relativi al periodo che va dall’inizio dell’esercizio fino al termine della procedura di liquidazione. Viene raccomandata anche la redazione di un conto economico generale riassuntivo relativo alla sola procedura di liquidazione: in questo modo sarà più semplice interpretare il risultato della liquidazione stessa. Per la redazione del bilancio finale di liquidazione non sono previsti schemi obbligatori, ma di solito si seguono quelli indicati dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, ovviamente adattati e semplificati in base alla situazione. Non è obbligatoria ma è di prassi la redazione anche della nota integrativa.
Come si fa il piano di riparto
La seconda parte del bilancio finale è costituita dal piano di riparto: qui viene indicato quello che può essere ripartito tra i soci, ovvero l’attivo netto residuo; questo può essere composto a disponibilità liquide, beni non venduti e crediti. Una volta predisposto il bilancio di liquidazione, i liquidatori devono renderlo pubblico, depositandolo al Registro delle Imprese competente. Il piano di riparto può essere approvato espressamente da soci (entro novanta giorni) oppure tacitamente (se non si propone reclamo dopo i novanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese). Il riparto può avvenire solo dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione (espressa tacita) da parte di tutti i soci.