reverse charge edilizia

Reverse charge edilizia: di che cosa si tratta?

Quello relativo al reverse change in edilizia è un argomento che merita più di un approfondimento, anche perché la sua disciplina è divisa in due ambiti distinti: ci sono infatti le regole relative al reverse change nei subappalti edili e quelle relative al reverse change nei servizi immobiliari. Cerchiamo di capire bene di cosa si tratta.

Cos’è il reverse change edilizia

Reverse change è il termine inglese con cui si indica l’inversione contabile, ovvero quel meccanismo che consente di applicare l’IVA da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del prestatore o del cessionario. Affinché si possa applicare l’inversione contabile è necessario che entrambe le parti coinvolte nell’operazione siano soggetti passivi IVA e che il destinatario del bene o del servizio sia residente in Italia.

Inversione contabile nei subappalti edili

L’inversione contabile si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori. I rapporti devono essere caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi e con l’utilizzo dei beni strumentali del committente (di sua proprietà o comunque a lui riconducibili). Le prestazioni vengono effettuate nei confronti di imprese attive nel campo della costruzione o della ristrutturazione di immobili oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore.

Si può applicare il reverse change nei subappalti edili se sussistono tutti i requisiti previsti, ovvero:

  • il presupposto oggettivo (la natura edilizia dell’operazione)
  • il presupposto contrattuale (il rapporto giuridico deve avere o schema negoziale dell’appalto)
  • il presupposto dl ribaltamento di posizione contrattuale (la prestazione è resa ad un committente che si è impegnato verso un terzo ad eseguire la stessa prestazione).

I soggetti coinvolti sono quindi le imprese affidatarie, le imprese appaltatrici e le imprese subappaltatrici. In caso di inversione contabile nei subappalti edili bisogna indicare in fattura la dicitura “operazione soggetta al reverse change ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del DPR 633/1972”.

Inversione contabile nei servizi relativi ai beni immobili

Parliamo ora dell’inversione contabile nei servizi legati ai beni immobili: sono soggette al reverse change in edilizia le prestazioni dei servizi di pulizia, di demolizione, di completamento e di installazione di impianti che sono relative ad edifici.

  • Prestazione di demolizione o smantellamento di edifici: le imprese che le effettuano nei confronti di un soggetto IVA sono obbligare a fatturare con il reverse change a prescindere dalla tipologia di contratto (appalto o subappalto).
  • Installazione di impianti e completamento di edifici: gli installatori di impianti applicano sempre l’inversione contabile quando effettuano la prestazione su edifici nei confronti di un soggetto IVA, a prescindere dal contratto, che può essere di appalto, subappalto oppure contratto d’opera.
  • Servizi di pulizia: si applica il reverse change per i servizi di pulizia di negozi, supermercati, depositi, uffici e così via; non si applica se il servizio è riferito a beni mobili oppure se il cliente non è un soggetto passivo IVA.
  • Cessione di beni con posa in opera: in questo caso la prestazione del servizio è esclusa dal reverse change se la posa d’opera risulta essere accessoria alla cessione del bene.

Come si comportano i soggetti coinvolti

Quando si applica il reverse change edilizia i soggetti coinvolti nell’operazione devono comportarsi così:

  • il prestatore emette la fattura senza addebitare l’IVA ed indicando la dicitura inversione contabile, riportando anche il riferimento all’articolo 16, comma 6 del DPR 633/72;
  • il committente entro il mese di ricevimento della fattura la integra con l’indicazione dell’aliquota IVA applicata e dell’importo dell’imposta; la fattura viene inserita nel registro delle vendite/corrispettivi (assolvendo l’imposta) e poi la annoa nel registro degli acquisti (per la detrazione dell’IVA assolta).