Dm 16 gennaio 2017: ecco cosa c’è da sapere su questo decreto!

Vivere in affitto non è facile, ma alle volte diventa indispensabile iniziare a valutare quali sono i propri diritti d’affittuario. Sono tanti i titolari o proprietari delle abitazioni che si approfittano della buona fede dei propri affittuari e questo va a danneggiare la qualità abitativa oppure costringe a pagare un affitto più alto di quello che in realtà è il valore dell’immobile.

Per questo sono state effettuate delle modifiche del Dm 16 gennaio 2017 possiamo scaricare gratuitamente da Internet. Vediamo comunque quali sono i punti principali delle modifiche.

Rinnovo dopo 18 anni dalle prime normative

Era il 2017 quando sono state modificate alcune regole per quanto riguarda il decreto ministeriale legge numero. 62 che contiene gli accordi per i locali e la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo.

L’articolo è il numero due, comma tre, della legge del 9 dicembre 1993. Il numero identificativo e 431. Questa è stata la prima legge che ha identificato e deciso quali fossero le regole da rispettare per i contratti di locazione transitori e per i contratti per gli studenti universitari.

Sono trascorsi bene 18 anni dalla prima introduzione delle regole. In questi anni sono cambiate molte cose e purtroppo sia i titolari che alcuni affittuari hanno spesso abusato dei loro diritti andando a danneggiare l’altra parte.

Siccome le attuali condizioni dei locali, che sono diventati vecchi e spesso al limite delle regole di abitabilità, ci sono state nuove richieste e condizioni cambiate nelle normative.

Identificazione della classificazione abitativa

Nel rinnovo del Dm 16 gennaio 2007 riguardo alla legge numero 431, c’è stata una nuova classificazione. Infatti è proprio questo che fino ad oggi non era possibile valutare. La classificazione permette di avere anche un abbassamento o una diminuzione delle tasse da pagare.

In totale la classificazione è stata suddivisa in cinque lettere. Diamo una breve lista in modo da capire quali sono le condizioni abitative e eventuali benefici. Essa si divide in:

  • locazione abitativa, classificazione A
  • abitativa di natura transitoria, classificazione B
  • locazione per studenti universitari, classificazione C
  • tabella oneri accessori ripartizioni tra locatore conduttore, classe D
  • nell’accezione conciliazione stragiudiziale, classificazione E

Vediamo quindi che queste permette di avere una diversità dei contratti in modo da determinare sia le decisioni da parte del proprietario e dell’affittuario, ma per pagare diversità di tasse.

Approfondimenti sul Dm 16 gennaio 2017

Naturalmente tali modifiche al Dm 16 gennaio 2017, sono ancora molto nuove per tanti affittuari. Per questo si consiglia di valutare un eventuale approfondimento direttamente sul sito di: fiscoetasse.

Ci sono dei link è che permettono di valutare le ulteriori sottocategorie delle classificazioni poste in elenco magari potendo avere un affitto con riscatto o usare la cedolare secca.