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Divieto licenziamento: ecco cosa c’è da sapere e cosa dice la legge

Se si è lavoratori dipendenti assunti regolarmente presso un’azienda o una ditta, si hanno tutta una serie di imprescindibili diritti in quanto lavoratori. Tra questi, ne rientrano alcuni che normano proprio la questione del licenziamento ossia il provvedimento mediante il quale si pone fine al contratto lavorativo.

Se in alcuni casi questo è possibile, legale e necessario, ci sono delle particolari condizioni che lo rendono vietato, proprio a tutela del benessere della persona e di alcune particolari situazioni.

Il divieto di licenziamento per maternità o matrimonio

Quando un dipendente decide di sposarsi, è solito avvisare il proprio datore di lavoro per informarlo della notizia e per parlare del congedo matrimoniale. Questo è un periodo di astensione dal lavoro, solitamente di quindici giorni, che viene totalmente retribuito e che solitamente è usato dal dipendente per il viaggio di nozze. Ovviamente, nel periodo del congedo matrimoniale l’azienda deve cercare di sostituire il lavoratore con qualcun altro e non è sempre facile ma la legge l’ha imposto: è totalmente vietato licenziare un lavoratore dal momento della pubblicazione del matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione.

In particolar modo, questo riguarda le lavoratrici: si ha la tendenza, purtroppo, a considerare le neo-spose come candidate da non assumere o da non tenere in azienda, poiché potrebbero far figli e quindi assentarsi per mesi. Allo stesso modo, quindi, è vietato licenziare anche le mamme, dall’annuncio della gravidanza sino all’anno di età del figlio. Allo stesso modo, il divieto si estende sui padri che fruiscono del congedo di paternità.

Divieto di licenziamento per infortunio

L’articolo 32 della Costituzione Italiana dice che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti“. Per questo motivo, i periodi di malattia dei dipendenti vengono retribuiti regolarmente (e sono a carico dell’Inps). Per di più, in quel periodo è vietato licenziare il lavoratore; a normarlo è l’articolo 2110 del Codice Civile.

Divieto di licenziamento per attività sindacale, sciopero e trasferimento

L’Italia è un paese dove le attività sindacali sono promosse e sostenute, nonché garantite dalla Costituzione. Proprio per questo motivo, è severamente vietato licenziare i dirigenti di rappresentanze sindacali RSA e RSU durante il loro periodo d’incarico e fino a un anno dalla cessazione. Allo stesso modo, è vietato lasciare a casa un dipendente affiliato ai sindacati che decide di prendere parte a uno sciopero.

Quando invece, nelle fasi di compravendita aziendali, un ramo dell’impresa viene ceduto ad altri, spesso alcuni lavoratori temono per il proprio posto. L’articolo 2112 del Codice Civile, però, specifica anche questa questione, affermando che il lavoratore continua ad avere tutti i suoi diritti, tra cui il proprio posto di lavoro in azienda.

Casi in cui il licenziamento è legittimo

Ovviamente, ci sono alcuni casi in cui il datore di lavoro può licenziare legittimamente un lavoratore. Anche nei casi sopra elencati, infatti, se costui può dimostrare che il dipendente ha una condotta grave o ha terminato il periodo di contratto a tempo determinato allora può procedere con il licenziamento. Negli altri casi, però, il lavoratore può impugnare il provvedimento e l’azienda rischia una condanna civile e un risarcimento del lavoratore, che deve ricevere tutti gli stipendi che nel periodo in cui è rimasto a casa gli sono stati negati.