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Calcoli Precetto: ecco quali elementi considerare in queste operazioni

Secondo l’articolo 480 del Codice di Procedura Civile, l’atto di precetto consiste nell’intimazione di adempire all’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni. In parole povere, significa che un soggetto riceve un invito, per esempio, a pagare un debito, un assegno, una cambiale o una scadenza: qualsiasi sia il “titolo esecutivo” in questione, l’atto di precetto ne intima la risoluzione.

Se il debitore riceve l’atto di precetto, il creditore ha tempo dai dieci ai novanta giorni per procedere con l’esecuzione forzata, cioè il pignoramento dei beni, di qualsiasi tipologia si tratti. Il debitore ha il diritto di opporsi all’atto, ma deve farlo entro 20 giorni dall’arrivo della notifica.

Cosa fa l’atto di precetto

L’atto di precetto, quindi, arriva quando un debitore riceve l’ultimatum per adempiere ai propri debiti: è la comunicazione ufficiale del fatto che, da lì a novanta giorni, il creditore può procedere con il pignoramento dei beni, che siano beni immobili o conti in banca.

Quando arriva un atto di precetto si possono fare essenzialmente tre cose. La prima è pagare il debito: se si paga l’arretrato entro i dieci giorni, si è fuori dal rischio del pignoramento. Il debitore, però, può anche scegliere di opporsi all’atto di precetto, se ritiene che sussistano dei vizi formali nel provvedimento. Nel caso in cui il giudice accolga questa opposizione, il provvedimento è sospeso fino al termine del processo.

Una terza opzione prevede un accordo con il creditore in modo da estinguere il debito, senza passare per vie giudiziarie.

Il contenuto dell’atto di precetto

Innanzitutto, l’atto di precetto deve contenere l’intimazione, cioè l’indicazione precisa di ciò che il debitore deve fare e, soprattutto, il tempo che ha a disposizione, nonché le conseguenze dell’eventualità che ciò non avvenga. L’obbligo deve quindi essere chiaramente indicato, così come la somma dovuta e gli interessi, le spese successive e gli eventuali acconti già corrisposti.

Nel caso in cui il creditore indichi una somma più alta della dovuta, il debitore potrà proporre un atto di opposizione all’esecuzione per far valere l’errore e devolvere quindi l’esatta somma. Nel caso in cui, invece, manchi del tutto la somma, allora il vizio formale consentirebbe al debitore di fare ricorso.

La notifica dell’atto di precetto

Il precetto deve essere notificato con il titolo esecutivo. Il creditore consegna all’ufficio giudiziario una copia autentica del precetto e del titolo esecutivo: nel caso in cui i debitori siano più di uno, andranno consegnate tante copie di precetto e titolo esecutivo quanti sono i debitori.

La notificazione può essere effettuata dall’ufficiale giudiziario a mani proprie, il quale porta la notifica dal destinatario presso l’abitazione o dove si trovi. Se il debitore si rifiuta di ricevere l’atto, la notifica è comunque eseguita. L’ufficiale giudiziario può consegnare l’atto di precetto al debitore sia presso la sua residenza che presso la sede dell’impresa o il luogo di lavoro ed è valido anche se viene ricevuto da un famigliare del debitore, dal partner, dal portiere o dal vicino di casa.