tosap

Tosap: che cos’è? Cosa dice la norma di riferimento? Come calcolarlo?

Chi possiede o è titolare di un bar, di un ristorante o di qualsiasi attività che comporti l’utilizzo del suolo pubblico sa bene cos’è la TOSAP. La TOSAP è infatti proprio la tassa relativa all’occupazione del suolo pubblico, recentemente oggetto di modifica da parte del decreto Rilancio approvato lo scorso 13 maggio 2020. Ne approfittiamo quindi per  approfondire sia la natura di questo tipo di tassa, sia quali sono le novità recentemente introdotte per fare fronte all’emergenza globale da Covid-19.

TOSAP: che cos’è?

Come già accennato in apertura, la Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) è una tassa dovuta per l’utilizzo del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e altri esercizi di pubblico servizio di cui all’articolo 5 della legge 287 del 1991. Si tratta quindi di una tassa dovuta per l’occupazione del suolo pubblico, la cui obbligatorietà dipende dalla volontà di Comuni e Province. Ciò in quanto sono proprio i Comuni e le Province a detenere la proprietà delle aree di suolo pubblico di cui i commercianti possono usufruire, facendo parte del loro demanio e del loro patrimonio indisponibile.

La Tosap è infatti considerata una tassa sulla occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali, ovvero dello Stato, o al patrimonio indisponibile degli enti locali. Rientrano nel patrimonio indisponibile degli enti locali, per esempio, strade, piazze, corsi, condutture e impianti sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico, aree private gravate da servitù di passaggio e le zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rivi e canali.

A chi si applica la Tosap?

Affinché un soggetto sia sottoposto a Tosap, devono sussistere determinati presupposti. Nello specifico:

  • l’occupazione di uno spazio che appartiene al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente. Tale spazio può anche essere sovrastante o sottostante al suolo pubblico. Per occupazione si intende in questo caso la sottrazione del suolo pubblico all’uso indiscriminato da parte della collettività in favore dell’impresa che ne fa uso.
  • il vantaggio economico per il titolare dell’impresa derivante dall’occupazione di tale spazio.

A scanso di equivoci, riportiamo testualmente quanto disposto dall’art. 39 del D. Lgs. n. 507/93, relativo ai soggetti attivi e passivi: “La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare
dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del
rispettivo territorio”. In cui per soggetti attivi, o creditori dell’imposta, si intendono il Comune o la Provincia, mentre per soggetti passivi, o debitori dell’imposta, si intendono i soggetti che occupano il suolo pubblico, ovvero i titolari del provvedimento autorizzazione e/o concessione emesso dai Comuni e dalle Province.

Novità introdotte dal decreto Rilancio

Lo scorso 13 maggio 2020 è entrato in vigore il cosiddetto decreto Rilancio. Si trattava di un decreto presentato dal Governo che aveva ad oggetto le “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“. In altre parole, il suo scopo è stato quello di far fronte alle nuove esigenze, sorte in diversi ambiti e settori, che necessitavano una nuova regolamentazione in base alle modifiche alla vita quotidiana dovute alla pandemia globale. Tali modifiche hanno incluso misure di sostegno destinate sia alle imprese e all’economia, che ai lavoratori e alle famiglie.

Altre misure hanno interessato enti territoriali, turismo, istruzione, cultura, editoria, sport, trasporti, agricoltura e molto altro. Per quanto riguarda la materia che qui ci occupa, ovvero le modifiche intervenute in relazione alla Tosap, il decreto Rilancio ha disposto l’esenzione dal pagamento di tale tassa. Questa esenzione riguardava il periodo fino al 31 ottobre 2020 e interessava i soggetti esercenti attività di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. Nello specifico:

  • esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

In questo modo le imprese potevano essere sollevate del pagamento di tale tassa per poter fare fronte in modo migliore alle regole di distanziamento sociale per la prevenzione dei contagi da Covid-19. Ogni Comune aveva la facoltà di regolare internamente le disposizioni relative alla finanza locale e alle modalità di esonero, attuazione e riscossione della Tosap.

Tosap 2022: le novità

Infine, segnaliamo che, con l’entrata in vigore del Decreto Legge 221 del 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 Marzo 2022. Di conseguenza, fino a quella data, per tramite della  legge di Bilancio 2022, è altresì prorogata l’esenzione dal pagamento del canone unico per gli spazi di somministrazione all’aperto temporanei ampliati o concessi ex novo in applicazione delle disposizioni straordinarie in periodo di emergenza sanitaria, quindi del versamento dell’ex Tosap, ora CUP.