Avvocato telematico: è davvero legale? Come affrontare un processo online?
Nel corso degli ultimi anni, grazie a un crescente impiego della tecnologia e soprattutto della crittografia anche in ambito lavorativo e legale, si è diffusa la figura dell’avvocato telematico. Si tratta, in parole semplici, del cambio di rotta dell’avvocato tradizionale, che impiegava mezzi e strumenti tradizionali per lo svolgimento del suo lavoro, verso una attitudine più moderna. Grazie alle modifiche recentemente introdotte in relazione al processo civile telematico, infatti, molte delle tipiche operazioni legate ai procedimenti giudiziali possono essere eseguite da remoto. Ciò significa che l’avvocato non deve più spostarsi fisicamente per, per esempio, il deposito degli atti, ma può farlo in via telematica da remoto.
Avvocato telematico: in cosa consiste?
L’attività dell’avvocato è inevitabilmente connessa a una mole enorme di documenti cartacei da firmare, depositare, archiviare e così via. Per questo motivo negli ultimi anni, complice l’evoluzione tecnologica, si è puntato a snellire questo aspetto. I lati positivi dell’utilizzo dell’informatica nell’ambito legale sono innumerevoli, dal risparmio di materiali all’abbreviazione delle tempistiche. Ciò si traduce, di conseguenza, anche in un risparmio di denaro. L‘avvocato telematico che si adegua a queste nuove prospettive, è quindi in grado di depositare atti processuali senza doversi fisicamente recare presso il Tribunale o gli uffici giudiziari. Si possono quindi evitare tutte le spese connesse al trasporto e alla perdita di tempo generalmente legata alle lunghe file delle Cancellerie.
E non solo: l’avvocato telematico può accedere ai registri di cancelleria e ai fascicoli, consultare l’agenda del processo e leggere gli atti depositati direttamente dal suo computer. Come vedremo più avanti, tramite lo strumento della posta elettronica certificata (PEC) può effettuare notifiche da remoto. Infine, tramite specifici software e firma digitale crittografata, può depositare atti e documenti in via telematica e avvalersi di tutti i servizi della società dell’informazione.
Secondo alcune norme, tra l’altro, ricorrere a specifiche accortezze nell’ambito della redazione degli atti telematici può determinare un compenso maggiorato fino al 30%. Sarà il giudice a stabilire, nel caso in cui l’avvocato telematico abbia messo in campo queste strategie, l’entità del compenso. In ogni caso, si tratta di misure volte a massimizzare l’efficacia degli atti, permettendo, tramite anche collegamenti ipertestuali, una migliore e più pratica consultazione degli atti processuali.
L’introduzione di questo approccio più orientato verso lo sfruttamento dei mezzi informatici risale al 2014. Infatti, è stato il provvedimento 16 aprile 2014 (con a oggetto le specifiche tecniche previste dall’art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) a stabilire le specifiche tecniche previste del processo civile telematico.
Cos’è il processo online?
Quando si parla di avvocato telematico nell’ambito del processo online si fa riferimento al processo civile telematico. Si tratta, in breve, delle attività processuali che fino a poco tempo fa potevano essere portate avanti esclusivamente in forma cartacea. Da qualche anno, invece, è possibile operare queste attività anche in via telematica, da remoto, senza doversi fisicamente recare presso gli uffici giudiziali. Ne consegue che affinché ciò sia possibile ogni avvocato o studio legale deve essere munito di determinati strumenti informatici.
Nell’ambito del processo civile telematico è possibile quindi consultare on-line il fascicolo processuale, comunicare in via telematica con gli uffici giudiziari e pagare telematicamente il contributo unificato. È altresì possibile depositare atti e documenti processuali, ma per farlo sono necessarie specifiche accortezze circa le modalità e il formato.
Tra gli strumenti indispensabili per l’avvocato telematico troviamo innanzitutto la PEC, ovvero la posta elettronica certificata. È a mezzo PEC che infatti sono trasmesse le informazioni e alcuni atti, così come stabilito dalla Legge 2 del 2009 e dall’articolo 44 del DL 90/2014. È poi necessario per il professionista munirsi di strumenti e software relativi alla firma digitale,