Legge 231

Legge 231: ecco cosa dice la norma sulla responsabilità amministrativa degli enti

Con la Legge 231 del 2001 (Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Dlgs 231/2001) anche il nostro Paese si è adeguato alla normativa europea circa la responsabilità penale degli enti. A causa di un aumento degli illeciti penali perpetrati da persone fisiche a favore degli Enti di cui facevano parte, è stato elaborato un cambio di orientamento, realizzato nel Dlgs 231/01. Ecco di cosa tratta nello specifico.

Che cos’è la Legge 231 del 2001

Con l’entrata in vigore delle Legge 231 del 2001 si è voluta definire la norma di diritto relativa alla responsabilità penale degli enti. Si è infatti sollevato il problema responsabilità degli enti in relazione a quanto disposto dall’art. 27, comma 1, della Costituzione, secondo il quale “La responsabilità penale è personale”. In base a ciò, quindi, nel caso in cui una persona fisica fa parte di un ente e commette un illecito la responsabilità sarebbe sua personale, secondo il principio “societas delinquere non potest” (“la società non può commettere reati”).

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, invece, la situazione è cambiata e se una persona fisica commette un reato a vantaggio dell’ente di cui fa parte, anche l’ente è considerato responsabile. Ciò a meno che non abbia fatto quanto in suo potere per evitare che all’interno della sua organizzazione si commettessero crimini e reati.

A chi si rivolge

Come abbiamo già accennato, quindi, le disposizioni di cui alla Legge 231, si applicano a:

  • enti forniti di personalità giuridica
  • persone giuridiche private riconosciute (tra cui anche fondazioni, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche con un unico socio, società per azioni con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, società cooperative, mutue assicuratrici; società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di intermediazione mobiliare (SIM), imprese di investimento di capitale variabile (SICAV), società di gestione di fondi comuni di investimento, società sportive)
  • associazioni non riconosciute
  • comitati
  • società di fatto
  • società irregolari
  • consorzi con attività esterna (anche non costituiti in forma societaria)
  • enti pubblici economici (per esempio gli istituti di credito di diritto pubblico)
  • società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Conseguentemente, così come disposto dall’articolo 1 dello stesso Dlgs, ne restano esclusi:

  • lo Stato
  • enti pubblici territoriali
  • altri enti pubblici non economici
  • enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (sindacati, partiti politici ed enti privati previsti dalla Costituzione)

Se ne deduce, quindi, che la norma non si applica nel caso delle organizzazioni in cui non è possibile scindere la responsabilità penale della persona fisica dalla quale deriva la responsabilità dell’ente. Ne sono un esempio le imprese di tipo familiare o gli imprenditori in forma individuale.

Applicazione della Legge 231

Secondo quanto stabilito dalla Legge 231 del 2001, l’ente risponde, insieme alla persona che commette il reato, nel caso in cui chi commette il reato sia un soggetto apicale o comunque sotto la sua direzione o vigilanza. Per soggetto apicale si intende un individuo le cui funzioni sono di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente che lo gestisce o controlla, anche di fatto. In alternativa, può essere una persona che detiene la direzione, la gestione e il controllo (anche di fatto) di un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Se il reato (o il tentativo di reato) è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente di cui il soggetto fa parte, allora la responsabilità viene estesa anche all’Ente stesso. Al contrario, se il soggetto che commette il reato agisce per il suo (o di altri) interesse e non per quello dell’Ente, la responsabilità non si estende all’Ente. Infine, nel caso in cui l’Ente benefici solo parzialmente, può ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria.

Se l’Ente ha adottato ogni misura necessaria per impedire il reato deve innanzitutto dimostrarle di averla adottata. In più, deve dimostrare di aver messo in atto in modo efficace modelli di organizzazione e gestione adeguati alla prevenzione del reato commesso antecedentemente alla commissione del reato, e che questi modelli sono stati elusi. In conclusione, l’Ente è tenuto a dimostrare anche di aver istituito un organismo di vigilanza autonomo e dotato di iniziativa.