Rito Fornero: quando si applica? Quali sono le sue fasi?
Si definisce Rito Fornero la Legge numero 92 del 2012, la quale dall’articolo 47 al 68 disciplina un rito specifico per tutte le controversie legate ai licenziamenti. Si compone di due fasi, quella urgente e quella di opposizione, entrambe appartenente alla prima fase di giudizio.
La fase urgente ha come scopo quello di giungere rapidamente a un provvedimento giudiziale che definisca se il licenziamento sia legittimo o no. La fase di opposizione, invece, è un giudizio a cognizione piena che si tiene davanti al Tribunale che si è già espresso nella fase urgente.
L’articolo 18 della Legge 300/1970
La tutela dei lavoratori vittime di licenziamenti illegittimi è tema già dell’articolo 18 della Legge numero 300 del 1970. Questa trova applicazione al datore di lavoro che ha più di quindici lavoratori nella singola unità produttiva e prevede tre regimi di tutela, in base al motivo per cui il soggetto è stato licenziato: di natura discriminatoria, per insistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa e per inesistenza del giustificato motivo oggettivo.
Tutela per i licenziamenti discriminatori
Se il Giudice, con il Rito Fornero, accerta che il licenziamento del dipendente abbia all’origine una motivazione discriminatoria, il datore di lavoro viene sottoposto a diversi obblighi. Innanzitutto deve reintegrare il dipendente, risarcirlo dei possibili danni e versargli sia lo stipendio mancato sia i contributi previdenziali e assistenziali.
Il lavoratore, se non vuole essere reintegrato, può richiedere un pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità.
Licenziamento per inesistenza del giustificato motivo soggettivo
Nel secondo caso, il Giudice accerta che il licenziamento impugnato non preveda gli estremi di un motivo giustificato. In questo caso, il datore di lavoro deve annullare il licenziamento e reintegrare il lavoratore, risarcendolo dei possibili danni. Anche in questo caso, il lavoratore che non vuole essere reintegrato può chiedere un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.
Licenziamento a causa dell’inesistenza di motivo oggettivo
In questo caso, il licenziamento è avvenuto a causa di inidoneità fisica o psichica del lavoratore, che però impugna la causa per infondatezza delle stesse motivazioni. In caso il Giudice accerti questo, il datore di lavoro deve reintegrare il lavoratore e deve risarcirlo di un’indennità compresa tra i 12 e i 24 mensilità.
Il procedimento giudiziario
Innanzitutto, al primo grado il lavoratore ingiustamente licenziato fa Ricorso al Tribunale territorialmente competente. In questo primo caso, il Giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti entro 40 giorni. Una volta che ha sentito le parti, procede con gli atti di istruzione e decide poi la fase urgente con un’Ordinanza immediatamente esecutiva. Nella fase urgente viene quindi emessa una sentenza di primo grado, la quale può poi essere impugnata con Ricorso, proposto davanti alla Corte d’Appello entra trenta giorni dalla notifica della Sentenza di primo grado.
Nella fase sommaria, i tempi del procedimento Fornero sono brevi e solitamente giungono all’esito entro due mesi dal deposito del Ricorso.