rimborso IVA trimestrale

Rimborso IVA trimestrale: in cosa consiste? Quando si effettua?

I contribuenti IVA che hanno registrato un credito di imposta superiore a a 2.582,28 euro per trimestre possono richiedere il rimborso IVA trimestrale. Tramite questo rimborso possono ottenere indietro le somme sborsate o, in alternativa, utilizzarle per pagare tributi, contributi e premi. Ma come funziona il rimborso IVA trimestrale e chi lo può richiedere? Come si effettua la richiesta? Ecco le risposte.

Rimborso IVA trimestrale: che cos’è?

Il rimborso IVA trimestrale avviene nei confronti di alcuni contribuenti IVA in particolari condizioni. Si tratta infatti di un tipo di rimborso previsto per coloro i quali hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro. In altre parole, affinché sia possibile presentare la richiesta di rimborso è necessario che nel trimestre di riferimento l’IVA a credito superi l’importo di 2.582,28 euro. Così facendo, tali contribuenti hanno la possibilità di chiedere il rimborso, parziale o totale. In alternativa, possono utilizzare il rimborso IVA trimestrale in compensazione, ovvero per regolarizzare la loro posizione con il fisco. Per esempio, possono utilizzare le somme di cui al rimborso per pagare altri tributi, contributi e premi.

Chi può richiedere il rimborso IVA trimestrale?

Come anticipato, solo alcune categorie di contribuenti possono richiedere il rimborso IVA trimestrale. Nello specifico, può essere richiesto dai contribuenti che:

  • esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
  • effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili

Inoltre, può essere richiesto dai soggetti:

  • non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
  • che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti prestazioni:
    • lavorazione relative a beni mobili materiali;
    • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011)

Modalità di presentazione

In caso di richiesta di compensazione del credito IVA, in genere questa è permessa solo a seguito della presentazione dell’istanza. C’è poi da sottolineare come in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui si realizza l’obbligo di utilizzare tali crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso (o di compensazione). Il limite di 5 mila euro si riferisce all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno. Tale limite, però, si alza a 50 mila euro se riferito a start-up innovative.

Ad ogni modo, i contribuenti intenzionati a impiegare il loro credito IVA in compensazione, devono seguire un preciso iter. In primo luogo, sono infatti obbligati a richiedere l’apposizione del visto di conformità. Ciò è stabilito dall’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Altrimenti, sono obbligati alla sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. In questo caso si fa riferimento all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Come si effettua?

Come e quando possono i contribuenti richiedere la compensazione o il rimborso IVA trimestrale? Innanzitutto, per la presentazione di tale richiesta sussistono dei termini. Infatti, il modello della richiesta di compensazione deve essere presentato in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se questo giorno dovesse cadere di sabato, domenica o in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per quanto riguarda poi il modello IVA TR, è importante sottolineare che questo è stato aggiornato nell’aprile del 2021. L’aggiornamento tiene infatti conto della nuova percentuale di compensazione sulle cessioni di legname, così come prevista dal D.M. 5 febbraio 2021. Il modello deve essere presentato o dal contribuente o attraverso intermediari abilitati ad Entratel. In entrambi i casi, possono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Tale modello, detto modello IVA TR, è quindi lo strumento tramite il quale i titolari di partita IVA o comunque i contribuenti IVA con IVA a credito possono richiedere il rimborso IVA trimestrale o la compensazione.