Dichiarazione di intento: cos’è, cosa prevede e quando si utilizza?
La dichiarazione di intento è una comunicazione obbligatoria che gli esportatori abituali devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui decidano di acquistare o importare senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Per capire meglio cos’è questa dichiarazione vediamo cosa prevede e quando si utilizza, considerando anche le ultime novità previste dalla legge.
Cos’è e come funziona la dichiarazione di intento: le ultime novità
Dal primo gennaio 2020 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Crescita che ha portato interessanti novità per gli esportatori abituali, con una semplificazione dell’iter da seguire per gli acquisti effettuati in regime di non imponibilità IVA. Dall’inizio del 2020 infatti l’esportatore che intende effettuare queste operazioni deve limitarsi all’invio telematico della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate; l’Agenzia rilascia come sempre una ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione, ma a differenza di quanto accadeva in passato l’esportatore abituale non deve più consegnare la dichiarazione e una copia della ricevuta al proprio fornitore.
Un’altra novità molto importante è rappresentata dal fatto che la dichiarazione d’intento può essere relativa anche a più operazioni: nelle fatture emesse devono quindi essere riportati gli estremi del protocollo di ricezione della relativa dichiarazione di intento. Ma vediamo come funziona l’intero procedimento e cosa deve fare l’esportatore abituale per potersi avvalere della facoltà di fare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
- deve inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento (l’invio avviene per via telematica);
- deve eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia;
- deve riportare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.
Semplificazioni per gli esportatori abituali
Non c’è più l’obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione e il fornitore stesso non ha l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati che sono contenuti della dichiarazione. I soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono ora esonerati dalla presentazione di una copia cartacea della stessa. Un’altra semplificazione consiste nell’eliminazione dell’obbligo per l’esportatore, il fornitore e il prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle negli appositi registri entro quindici giorni dall’emissione o dalla registrazione.
È cambiato qualcosa anche per quanto riguarda le sanzioni: il cedente o il prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto senza prima aver fatto il riscontro telematico dell’invio della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale viene punito con una sanzione che può andare dal 100% al 200% dell’IVA.